| Da Sentenza parte II pag. 223 e successive
Ciò considerato, la Corte osserva che sono già state ampiamente esposte le motivazioni che inducono a ritenere priva di fondamento la notizia della presenza dell’intenso traffico americano, e della conseguente possibile presenza di una portaerei, diffusasi nei siti radar nella notte tra il 27 ed il 28 giugno, in quanto notizia originatasi nella sala Controllo di Ciampino a seguito dell’errata interpretazione di quella comunicazione ricevuta da Marsala: “non l’abbiamo visto perché avevamo l’esercitazione”. In sede di discussione finale si è sostenuto da parte dell’Accusa, pubblica e privata, che nonostante l’esito negativo della verifica, quella notizia avrebbe dovuto comunque essere portata a conoscenza del Governo allo scopo di consentire nell’immediatezza un apprezzamento dell’accaduto in tutti i suoi contorni e, di conseguenza, le eventuali iniziative che si fossero ritenute opportune anche in sede internazionale. Poiché, a volte, le argomentazioni dell’Accusa hanno accomunato la problematica dell’omesso riferimento delle informazioni concernenti il traffico americano con quella concernente l’omesso riferimento dei risultati delle analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino, la Corte osserva che le due fattispecie devono essere tenute nettamente distinte in quanto completamente diverse ed indipendenti l’una dall’altra per quanto concerne la genesi, la valutazione dei dati probatori che le riguardano, i comportamenti degli imputati e le conclusioni che la Corte ritiene di trarne. La prima fattispecie –che è quella che è stata oggetto della disamina in questa Parte Seconda- ha come base la notizia diffusa da Ciampino, con la telefonata Bruschina/Marzulli delle ore 20,25Z, concernente la comunicazione da parte di un ufficiale dell’ACC della presenza di traffico americano molto intenso nella zona e nel momento dell’incidente. La seconda fattispecie, che costituisce oggetto di specifica disamina nella Parte Terza, ha come base il mancato inserimento nel plottaggio redatto dal Russo, dei plots -17 e -12, contenuti nei tabulati dei dati radar di Ciampino, la cui correlazione, secondo l’Accusa, poteva indurre a ritenere la presenza di altro aereo in volo in prossimità del DC9 al momento dell’incidente. La Corte, come già notato, ha ritenuto che lo SMA, nella
persona del Bartolucci, aveva preso cognizione dal Mangani di quanto avvenuto
nella notte e quindi anche, per quanto qui interessa, della diffusione,
da parte dell’ACC di Ciampino, della notizia dell’intenso traffico americano,
sempre però nel contesto di una informazione globale degli avvenimenti
succedutisi nel corso della notte, comprensiva quindi anche dell’esito
totalmente negativo delle verifiche per accertarne la fondatezza effettuate
dal 3° ROC sia presso i siti radar militari interessati alla zona dell’incidente,
sia presso la sede NATO di Napoli.
Ma un ulteriore dato in possesso dello SMA concorreva, in modo decisivo,
ad eliminare qualsiasi dubbio riguardo alla infondatezza della notizia:
i tracciati radar di Ciampino.
****** La Corte pertanto sulla base delle considerazioni esposte ritiene
non sussistente l’addebito dell’omesso riferimento alle autorità
politiche e a quella giudiziaria delle informazioni concernenti la possibile
presenza di traffico militare statunitense, la ricerca di mezzi navali
statunitensi a partire dal 27 giugno 1980 e l’ipotesi di un’esplosione
coinvolgente il velivolo.
|
|
|
|
|
|