Il giorno 30 aprile 2004 abbiamo avuto, finalmente, la sentenza del
Tribunale di Roma per il processo contro i quattro generali dell'Aereonautica.
Ma più che la sentenza interessavano le "motivazioni" della
stessa, per avere le quali abbiamo atteso fino alla fine di novembre 2004.
E quindi ora, letta finalmente la motivazione, possiamo fare qualche
commento a riguardo.
Ovviamente cominciamo dal capo d'accusa che era stato formulato nella
richiesta di rinvio a giudizio del Giudice Istruttore.
Vediamo.
| Da sentenza della CORTE DI ASSISE DI ROMA del 30/4/2004
imputati:
a) Del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 289 C.P. e 77 C.P. militare
di pace, perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, impedivano l’esercizio delle attribuzioni
del Governo della Repubblica, nelle parti relative alle determinazioni
di politica interna ed estera concernenti il disastro aereo del DC9 Itavia,
in quanto – dopo aver omesso di riferire alle Autorità politiche
e a quella giudiziaria le informazioni concernenti la possibile presenza
di traffico militare statunitense, la ricerca di mezzi aeronavali statunitensi
a partire dal 27 giugno 1980, l’ipotesi di un’esplosione coinvolgente il
velivolo e i risultati dell’analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino,
nonché l’emergenza di circostanze di fatto non conciliabili con
la collocazione della caduta del MIG Libico sulla Sila nelle ore mattutine
del 18 luglio 1980, abusando del proprio ufficio, fornivano alle Autorità
politiche, che ne avevano fatto richiesta, informazioni errate – tra l’altro
escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei e affermando che
non era stato possibile esaminare i dati del radar di Fiumicino/Ciampino
perché in possesso esclusivo della Magistratura – anche tramite
la predisposizione di informative scritte.
In Roma in epoca successiva e prossima al 27 giugno 1980. |
Dunque questa, nulla più e nulla meno, è l'ipotesi di
reato con la quale i vertici dell'Aereonautica dell'epoca sono stati rinviati
a giudizio.
In questa ipotesi di reato si rivede la storia della vicenda di Ustica
così come è apparsa nella generalità sui media quando
si sono occupati dell'argomento: gli "americani", "l'esplosione", il "Mig
libico". Tutti elementi intorno ai quali i Generali avrebbero fornito una
informazione riduttiva e fuorviante alle autorità politiche, impedendole
di fatto al libero esercizio delle loro funzioni e prerogative.
E' una ipotesi di reato pesantissima, che configura una indegna acquiescenza
agli interessi del nostro maggiore alleato, gli Stati Uniti, da parte dei
vertici militari.
Vediamo ora come questa ipotesi di reato è stata giudicata nella
sentenza
| Da sentenza della CORTE DI ASSISE DI ROMA del 30/4/2004
La Corte pertanto sulla base delle considerazioni esposte ritiene non
sussistente l’addebito dell’omesso riferimento alle autorità politiche
e a quella giudiziaria delle informazioni concernenti la possibile presenza
di traffico militare statunitense, la ricerca di mezzi navali statunitensi
a partire dal 27 giugno 1980 e l’ipotesi di un’esplosione coinvolgente
il velivolo. |
Quindi non possiamo fare a meno di notare che esiste una profonda differenza
frà l'ipotesi di reato formulata dal Giudice Istruttore e quanto
poi accertato al processo e indicato nella sentenza.
Insomma, vediamo di essere logici.
Per circa una ventina d'anni gli "scenari" prospettati sui media indicavano
una azione di aerei americani (con alcune varianti minori di "aerei NATO",
aerei "francesi" etc.) che andavano a fare una azione di guerra (o di polizia
internazionale) ai danni del Mig libico.
Di questa "azione" sarebbero stati a conoscenza i vertici delle Forze
Armate italiane che per sudditanza o altro avrebbero taciuto all'autorità
politica. E questa ipotesi è autorevolmente avallata dalle conclusioni
del Giudice Istruttore nella sua richiesta di rinvio a giudizio.
Ora nella sentenza leggiamo che questo traffico militare americano
non c'era.
Per cui la "logica" ci indica che i Generali non possono aver dolosamente
taciuto su una cosa che non c'era (chi vuole può leggersi
le motivazioni del perchè la corte ha ritenuto che non ci fosse).
Resta quindi da capire come sia stato possibile che autorevoli soggetti,
sull'arco di decenni, abbiano potuto avallare, direi quasi dare per scontata,
una cosa che non c'era.
Abbiamo letto a riguardo centinaia di pagine di giornale, visionato
ore e ore di inchieste televisive, udito arringhe indignate di astuti avvocati,
sentito appelli accorati di famosi politici......
Tutti in vario modo sintonizzati sullo stesso argomento: gli americani
che ordivano il proditorio attacco a Gheddafi (o al suo Mig in pacifica
trasferta sul corridoio segreto) e i generali felloni lacchè degli
americani che tacevano sulla faccenda.
Ma se gli americani non c'erano (lo dice la sentenza) e quindi non
c'erano i generali felloni direi che qualcuno dovrebbe diventare piuttosto
rosso di vergogna, a meno che tutti questi autorevoli soggetti non invochino
di essere stati "depistati" da oscuri quanto convincenti personaggi che
gli raccontavano dei complotti della NATO, del proditorio attacco degli
americani, del volo di Gheddafi....
(Macchè rossi di vergogna: fidando sul fatto che pochi si andranno
a leggere le oltre 500 pagine della sentenza sono già a proclamare
che si, avevano ragione loro, i generali hanno tradito e il teorema è
dimostrato)
Vedremo poi su cosa hanno realmente taciuto i generali, ma ora direi
che dovremmo esaminare un argomento: era così difficile avere qualche
dubbio su questi aerei americani che duellavano coi poveri caccia libici,
o addirittura volevano abbattere Gheddafi?
No, non era affatto difficile. Sui nastri radar di tutto questo sfracello
non vi è traccia, come non c'è traccia del fantomatico volo
di Gheddafi. E se sui tracciati radar non ve ne è traccia e la sentenza
autorevolmente lo conferma allora sono panzane, stupidaggini
Colpa dei giornalisti? Ma nient'affatto. Sarei veramente un imbecille
se, avendo iniziato l'impegno in questa vicenda proprio lavorando con un
giornalista, ora non fossi in grado di avere una visione delle cose.
I giornalisti per mestiere inseguono la notizia, e le "notizie" spesso
erano polpette avvelenate confezionate ad arte proprio in funzione della
risposta mediatica che se ne otteneva. Per le redazioni girava la gente
più strampalata (o più infida) con valige di pezzi carta,
e nei momenti delicati dell'inchiesta tutti abbiamo avuto intorno questi
personaggi che invariabilmente riproponevano, in tutte le salse, i complotti
della NATO e gli attentati a Gheddafi. C'era l'ex spione ottantenne, l'ex
mercenario, l'ex ufficiale delle nostre Forze Armate, l'ex colonnello del
KGB... tutta una serie di "ex" qualchecosa che puntuali come la sveglia
la mattina rivelavano sempre la stessa litania.
Evidentemente c'era chi aveva i suoi interessi a suonare il trombone
dell'antiamericanismo di maniera e santificare il Colonnello.
Sia come sia sulla vicenda di Ustica per un ventennio l'opinione pubblica
ha avuto una informazione inattendibile e fuorviante, completamente diversa
da quello che sarebbe poi stata la sentenza uscita dal processo.
Ma allora, per che cosa sarebbero stati condannati i Generali se nel
frattempo non fosse intervenuta la prescrizione del reato.
Leggiamo il dispositivo:
| Da sentenza della CORTE DI ASSISE DI ROMA del 30/4/2004
Visti gli articoli 254 d.lgs.28 luglio 1989, n.271; 477 cpp del 1930;
531 cpp del 1988; 157 cp; 530 cpp del 1988;
dichiara non doversi procedere:
1°) nei confronti di BARTOLUCCI LAMBERTO in ordine
alla contestazione di omesso riferimento alle autorità politiche
dei risultati dell’analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino;
2°) nei confronti dello stesso BARTOLUCCI e di FERRI FRANCO
in ordine alla contestazione di aver fornito informazioni errate alle autorità
politiche escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei nella informativa
scritta del 20 dicembre 1980;
perché, giuridicamente definiti i fatti sopra indicati come
delitto di alto tradimento commesso con atti diretti a turbare le attribuzioni
del Governo a norma degli artt.289 comma 2° codice penale e 77
codice penale militare di pace, il delitto stesso è estinto
per intervenuta prescrizione.
Assolve FERRI FRANCO, MELILLO CORRADO e TASCIO ZENO dalla contestazione
sopra indicata al punto 1°) per non aver commesso il fatto;
assolve MELILLO CORRADO e TASCIO ZENO dalla contestazione sopra
indicata al punto 2°) perché il fatto non costituisce reato;
assolve BARTOLUCCI LAMBERTO, FERRI FRANCO, MELILLO CORRADO e TASCIO
ZENO dal delitto in rubrica loro ascritto relativamente a tutte le residue
imputazioni perché il fatto non sussiste.
Roma, 30 aprile 2004
IL PRESIDENTE
(dott. Giovanni MUSCARA’)
IL GIUDICE
(dott. Giovanni MASI)
|
Quindi i due Generali, se non fosse intervenuta la prescrizione (estinzione
del reato stesso dopo trascorsi dieci anni senza che sia intervenuta una
sentenza di condanna) sarebbero stati condannati per il punto 2), perchè
comunicando al Governo sulla vicenda hanno escluso il possibile coinvolgimento
di altri aerei nella dinamica del disastro.
| Da sentenza della CORTE DI ASSISE DI ROMA del 30/4/2004
L’ “Appunto per il presidente del Consiglio on. Arnoldo Forlani”
( allegato 8 alla memoria difensiva del gen. Melillo del 22.03.99),
che ha per oggetto il “velivolo DC9 dell’ Itavia precipitato in zona Ustica
il 27.06.80” e reca la data del 22 dicembre 1980 ha il seguente
contenuto:
Come richiesto per le vie brevi, le mando in sintesi la
situazione relativa al
noto disastro aereo:
a. al momento dell'incidente:
- nella zona non era in corso alcuna esercitazione aerea
nazionale o nato e
nessun velivolo dell'aeronautica militare italiana vi si trovava in
volo;
- tutte le unita' missilistiche della marina militare italiana
risultavano in
porto. assolutamente da escludere un lancio involontario
in quanto i sistemi
sono forniti di numerose sicurezze ed inoltre le armi sono custodite
in depositi
e non sulla rampa;
- non esistono unita' missilistiche dell'esercito che per schieramento
dei mezzi
di lancio siano in grado di raggiungere con
un loro missile la zona del
disastro;
- non operavano nel mar Tirreno navi o velivoli della 6^ flotta Usa;
- nel poligono sperimentale interforze di Salto di Quirra non era in
svolgimento
alcuna attivita'.
b. l'analisi del tracciamento radar effettuato dall'Aeronautica
Militare sulla
base della documentazione fornita dai centri radar di Licola, Siracusa
e Marsala
non conferma la presenza di tracce sconosciute in prossimita'
della zona nel
momento dell'incidente. Tutte le tracce rilevate dai radar
si riferiscono a
velivoli identificati che hanno poi concluso il volo senza inconvenienti.
c. e' inconsistente l'affermazione secondo la quale sarebbero
stati occultati
dati relativi alle registrazioni su nastro delle
tracce radar rilevate dal
centro di Marsala. e' invece vero che
detta registrazione fu interrotta
dall'operatore (per dimostrare la procedura di cambio del nastro) quattro
minuti
dopo l'incidente; tutti gli eventi ad
esso riferiti risultano pertanto
perfettamente registrati e vagliabili.
d. e' confermato inoltre che il relitto trovato in data 20 settembre
u.s. nelle
acque di Messina e' costituito dall'impennaggio di coda di un bersaglio
del tipo
beccheraft aqm - 37 a utilizzato in esercizi di tiro terminati il 22.01.80.
Quanto sopra si porta a conoscenza dell'on. S.V. sottolineando
che allo stato
attuale delle indagini ogni ipotesi formulata in materia
e' prematura ed e'
opportuno rinviare osservazioni e giudizi alle conclusioni
dell'inchiesta in
corso, a cura del ministero dei Trasporti. |
Quindi, in una lettera trasmessa il 22 Dicembre 1980, i due Generali
rassicurano il Governo che dall'esame dei tracciati radar di Licola, Marsala
e Siracusa non risulta la presenza di altri aerei sul luogo dell'incidente,
mentre già al 31 luglio 1980, la Commissione di inchiesta Luzzatti
(nominata dal Min. dei Trasporti il 28/6/1980), dall'esame dei tracciati
radar del Centro di Controllo del traffico aereo di Ciampino, indicava
la presenza di “tracce che a un primo esame sono ritenute non coerenti”.
Insomma, una situazione dove si dava una comunicazione parziale (riferita
solo ai tre centri radar militari) mentre si escludevano le "tracce non
coerenti" di cui parlava la Comm. Luzzatti ma riferite a Ciampino.
Lasciatemelo dire: tutto quì?
Tanti più che nell'ultimo capoverso della lettera si dice a
chiare note, sottolineando, che " è opportuno rinviare osservazioni
e giudizi......"
Le "tracce non coerenti" a cui accenna la Comm. Luzzatti sono state,
al 22 dicembre 1990, gia oggetto di indagine da parte di quattro soggetti
che hanno reso le loro conclusioni fra novembre e dicembre 1980, e precisamente:
Selenia - 8 ottobre 1980
National Trasportation Safety Board - 13-25 novembre 1980
Itavia - 1 dicembre 1980
Douglas - 9 dicembre 1980
La diatriba e le polemiche sui "plot non coerenti" continuerà
per decenni, e ad oggi non è ancora risolta pienamente perchè
alcuni (fra cui io, tanto per dire) sono convinti che i plot -17, -12 e
2B appartengano ad un secondo aereo (il famoso UFO di cui avete letto.
Unidentified Flyng Object, non lo confondete coi marziani, mi raccomando).
Altri autorevoli soggetti invece sostengono che siano causati da rumore
di fondo, cioè siano falsi plot generati dal sistema. Anche al processo,
e parliamo del 2002, il collegio dei periti radaristici giudiziari afferma
che non ci sono aerei intorno al DC9 nel momento del disastro.
Quindi questa è sempre stata una questione controversa, e sembra
veramente stupefacente che da una montagna ventennale di accuse all'Aereonautica
Militare sia uscito questo minuscolo topolino.
Cosa avrebbe mai potuto fare il Governo se in quella lettera ci fosse
stato scritto che dai tracciati di Ciampino risultavano dei plot "non coerenti",
se non rimettersi alle conclusioni della commissione di inchiesta?
La questione quindi rimane la stessa: per venti anni su questa vicenda
l'opinione pubblica ha avuto una informazione inesatta e fuorviante, quella
relativa agli americani e ai generali felloni lacchè degli americani.
Il volo di Gheddafi è stata la brillante trovata intorno a cui
si è catalizzato questo scenario fasullo.
E lo scenario fasullo ha via via preso il sopravvento su tutto, al
punto tale che qualsiasi ipotesi, qualsiasi richiesta, qualsiasi dato di
fatto che non riportasse al cosiddetto "centro del problema ricostruttivo",
la battaglia aerea ordita dagli americani, è stato rigettato come
fantasioso o stravagante. Qualcuno (la Spectre?!) ha organizzato il fasullo
nastro dei misteri già nel 1990 per depistare su KA011, e qualcun
altro su KA011 ci ha scritto nel 1997 una balla in perizia radaristica,
forse proprio per non mandare in crisi il "centro del problema ricostruttivo".
Ora sento che il relitto del DC9 sarà smembrato e messo in un
apposito museo, sul fondo di una piscina.
Con grande effetto "scenico", affinchè la sceneggiata sia completa.
E magari al visitatore impressionato diranno: Ma come? Non lo sai?
Sono stati gli americani che volevano abbattere Gheddafi!
Contenti loro.....
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